La legge 194 del 1978 consente alla donna di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza (ivg) in una struttura pubblica, regolamentando i casi previsti e le procedure da seguire. Prima della sua pubblicazione, l’esecutore dell’aborto e la donna erano perseguibili penalmente con una pena da due a cinque anni di reclusione.
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SPECIALE 8 MARZO La debolezza dei consultori compromette la salute delle donne
Riorganizzare la sanità territoriale e inserire la telemedicina
A quarant’anni dall’approvazione della legge 194, molte voci si sollevano per richiedere l’applicazione effettiva e un adeguamento delle norme che legalizzano nel nostro Paese l’interruzione volontaria di gravidanza (ivg), oltre che il necessario rinforzo della sanità territoriale indirizzata alle donne e alle coppie.