“La parte più accurata del report sulla situazione nelle carceri italiane del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Council of Europe anti-torture Committee, CPT) riguarda casi di maltrattamento e uso eccessivo della forza in situazioni di detenzione a titolo di arresto o di fermo o di identificazione delle persone sotto processo” dichiara ad Agenda17 Stefania Carnevale, docente di Diritto penale presso l’Università di Ferrara. A confermare questo scenario sono anche due recenti episodi di violenza in fase di arresto uno a Livorno, l’altro a Milano.
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41 bis: restrizioni e finalità vanno ridiscusse
Dalla strage di Capaci al caso Cospito è cambiato. Lotta alla criminalità organizzata attraverso la “tortura democratica”?
L’art. 41 bis comma 2 previsto dalla legge sull’ordinamento penitenziario contempla un regime detentivo speciale di cui, in corrispondenza con l’arresto di Matteo Messina Denaro e la vicenda di Alfredo Cospito (sulla quale, peraltro, si è recentemente pronunciato l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, chiedendo di assicurare il rispetto della dignità e dell’umanità del detenuto), si è tornati a discutere, pur esso rimanendo un tabù e o un totem. Pare dunque utile inquadrare i casi di cui si parla in questi giorni, accennando a due aspetti centrali di tale disposizione normativa, nell’ottica di una sua profonda riforma: i contenuti e gli scopi.